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Incidenza sul costo annuo del lavoro e retribuzione netta in busta paga
Apparso su "Il Corriere delle Paghe" del 01/06/2006
La possibilità per il datore di lavoro di sostenere "spese sanitarie" a favore dei dipendenti e dei loro familiari, o a favore dei collaboratori è ampia e solo in alcuni casi vengono generati fringe benefit imponibili per il lavoratore.
Possiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, distinguere le seguenti fattispecie:
a) spese sostenute in ottemperanza a specifici obblighi normativi e/o correlate al tipo di lavoro svolto dal dipendente
b) contributi di assistenza sanitaria versati a casse aventi esclusivamente fine assistenziale
c) servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
d) somme erogate ai dipendenti
e) polizze assicurative sanitarie
a) spese sostenute in ottemperanza a specifici obblighi normativi e/o spese correlate al tipo di lavoro svolto dal dipendente
Non costituiscono benefit. Un esempio può essere costituito da:
- spese per la profilassi necessaria prima della trasferta di un dipendente in talune aree geografiche;
- oppure dalle spese sanitarie sostenute dal datore di lavoro a seguito di infortuni sul lavoro;
b) contributi di assistenza sanitaria versati a casse aventi esclusivamente fine assistenziale
Non costituiscono benefit. Ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. a) del TUIR 917/86 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, nei limiti indicati dalla disposizione stessa.
c) servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
L'articolo 51, comma 2 lett. f) del TUIR 917/86 stabilisce che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente "l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13".
Il richiamato comma 1 dell'art. 100 prevede che "Le spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".
Ne consegue che, al fine dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
1. deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
2. tali opere e servizi devono conseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;
3. la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro.
Soltanto al verificarsi delle suddette condizioni l'utilizzazione di tali opere e servizi da parte del dipendente non assume rilevanza ai fini del reddito da lavoro dipendente.
Un esempio classico rientrante in questa fattispecie è l'istituzione di un ambulatorio medico aziendale, messo a disposizione dalla generalità dei dipendenti ed eventualmente anche dai loro familiari. Tale servizio :
Per il lavoratore. Non concorrerà alla formazione del reddito a sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR
Per l'azienda. Potrà costituire costo deducibile ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 100 del TUIR.
Si segnala che l'esclusione della tassazione opera anche nel caso in cui i servizi sanitari siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. In tale ipotesi, l'Agenzia dell'Entrate ha precisato (Ris. 10 marzo 2004, n°34) che il dipendente deve essere però estraneo al rapporto che intercorre tra l'Azienda e l'effettivo prestatore del servizio; in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda per il servizio sanitario prestato.
d) somme erogate ai dipendenti
Si devono distinguere diversi casi:
- le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese mediche e di assistenza specialistica, ai soggetti colpiti da grave e permanenti invalidità, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente ai sensi ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR
- quando le spese sanitarie - effettivamente sostenute e debitamente documentate - siano rimborsate in relazione a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio le somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in considerazione del carattere tipicamente risarcitorio delle stesse (Circ. 19.5.2000 n.101 paragrafo 7.4).
- quando l'erogazione possa essere ricondotta ad un sussidio occasionale concesso dal datore di lavoro in occasione di una rilevante esigenza personale o familiare del dipendente, la liberalità non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) del TUIR
- quando le prestazioni sanitarie possano essere legate e ricondotte ad una speciale ricorrenza dell'azienda e le stesse vengano concesse alla generalità o a categorie di dipendenti, la liberalità che ne deriva non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente nel limite di Euro 258,23 previsto dall'art. 51, comma 2, lett. b) del TUIR
- quando invece, in fattispecie diverse rispetto a quelle sopra indicate, vengano rimborsate somme dal datore di lavoro al dipendente in relazione a prestazioni sanitarie, le stesse concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (Risoluzione Agenzia Entrate 10.3.2004 n. 34)
e) polizze assicurative sanitarie
Il datore di lavoro può stipulare polizze assicurative a fronte di un obbligo previsto
- dal contratto collettivo applicato
- dalla contrattazione integrativa
- oppure volontariamente allo scopo di migliorare la tutela dei lavoratori.
La polizza può essere stipulata per soddisfare esigenze professionali, personali o familiari del lavoratore e, quando è sottoscritta dal datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore rappresenta
· un benefit che concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente
· un costo deducibile per l'impresa.
RIPERCUSSIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Qualora i benefit vengono concessi con il carattere della continuità il controvalore entrerà nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
ASPETTI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI
Le modalità di determinazione dell'imponibilità dei fringe benefit ai fini contributivi, sono uguali a quelle determinate a fini fiscali, in virtù delle note disposizioni in materia di riallineamento degli imponibili fiscali e previdenziali (Legge 153/1969 come modificata dal D.Lgs. 314/1997).
a cura di Anna Innocenti e Studio Baldassari
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