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Non residenti. Il conguaglio di fine rapporto
Apparso su "Il Corriere delle Paghe" del 01/10/2006
L'articolo 36, comma 22, del Decreto Legge n. 223/2006 apporta rilevanti novità in materia di trattamento fiscale dei redditi dei soggetti non residenti modificando il comma 1, articolo 3, del TUIR.
Sui redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti non devono essere riconosciuti né eventuali oneri deducibili ex articolo 10 del TUIR né la deduzione ex articolo 11 (no tax area) del TUIR.
Nulla cambia invece relativamente alle deduzioni per oneri di famiglia le quali, già in precedenza, non venivano riconosciute ai non residenti (articolo 24, comma 3, TUIR). Peraltro, la disposizione di legge che conteneva ancora il riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia è stata soppressa dal Decreto Legge n. 223/2006 poiché sarebbe risultata superflua alla luce della nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, del TUIR che prevede l'assoggettamento a imposizione dei redditi prodotti nello Stato da soggetti non residenti senza alcuna riduzione (ivi inclusa la deduzione per oneri di famiglia).
Visto che il Decreto Legge 223 non ha subito variazioni in fase di conversione in Legge 248, la previsione normativa è efficace già dal 4 luglio scorso impattando quindi su tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nel corso nell'anno 2006, ivi compresi quelli già cessati rispetto ai quali si è ovviamente provveduto al conguaglio di fine rapporto nel rispetto della normativa in vigore al momento del conguaglio stesso. Nei confronti di soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato in vigenza della vecchia normativa e non residenti in Italia si rende necessario effettuare un nuovo conguaglio di fine rapporto.
Qui di seguito vengono esposti 3 esempi di prospetto retributivo ipotizzando un rapporto di lavoro subordinato iniziato il 10 luglio e concluso il 30 settembre 2006.
1° ipotesi : Si ipotizza di trattare un reddito di lavoro subordinato prodotto nel territorio italiano da un soggetto residente in Italia.
Il listino paga di conguaglio di fine rapporto è elaborato con l'attribuzione della deduzione della no tax area cioè dell'applicazione della deduzione di 3.000 euro e di quella di 4.500 euro rapportate al periodo di occupazione. Il calcolo determina un netto pari a 2.505,69 euro.
2° ipotesi : si ipotizza di trattare un reddito di lavoro subordinato prodotto nel territorio italiano da un soggetto residente in Italia avente a carico coniuge e due figli.
Il listino paga di conguaglio di fine rapporto tiene conto della deduzione della no tax area come indicato nella prima ipotesi nonché delle deduzioni per carichi di famiglia.
Il calcolo determina un netto pari a 3.017,02 euro.
3° ipotesi : Si ipotizza di trattare il reddito di lavoro subordinato prodotto nel territorio italiano da un soggetto non residente o non domiciliato in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno civile (1° gennaio / 31 dicembre).
Tale ipotesi, non di frequente realizzazione ancorché possibile, può verificarsi con cittadini stranieri non residenti in Italia che intrattengano rapporti di lavoro subordinato, stagionali o a termine, in Italia e che in concomitanza della conclusione del rapporto di lavoro sopraggiunga la scadenza del permesso.
In tale situazione è prudenziale che il datore di lavoro si astenga dal riconoscere le deduzioni poiché è del tutto aleatoria la permanenza dello straniero sul territorio italiano e quindi incerto il superamento del limite di 183 giorni.
Risulta ovvio però che tale comportamento tutelante per il datore di lavoro è economicamente penalizzante per il lavoratore.
Il listino paga di conguaglio di fine rapporto è prodotto senza attribuzione di alcuna deduzione. Quest'ipotesi è quella oggi in vigore nei confronti di soggetti non residenti.
Il calcolo determina un netto pari a 2.179,44 euro.
I 3 listini evidenziano un netto spettante al lavoratore profondamente diverso (si va da un minimo di 2.179,44 ad un massimo di 3.017,02); seppure il calcolo sia formalmente corretto rispetto alla normativa in vigore e il ragionamento del legislatore fiscale trovi giustificazione nella valutazione della capacità reddituale complessiva del soggetto in esame (la quale è nota solo per i residenti nel nostro Paese) fa emergere una difformità di trattamento che impone agli operatori del settore un'attenzione preliminare ai requisisti soggettivi del lavoratore rispetto al puro calcolo del netto dovuto.
Si auspica che entro i termini ordinari per l'effettuazione del conguaglio di fine anno 2006 siano diramate istruzioni operative che sciolgano i dubbi residuali.
a cura di Laura Pozzi, Studio Baldassari,
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