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Abbonamenti a riviste e giornali, in bilico tra fringe benefits e oneri di utilità sociale
Apparso su "Il Corriere delle Paghe" del 01/11/2006
La sottoscrizione di abbonamenti a giornali e riviste, da parte dell'azienda, a favore dei sui dipendenti, può intendersi o come una retribuzione in natura o come un onere di utilità sociale e dunque seguire un diverso regime fiscale e contributivo, a norma degli artt. 51 e 100 del TUIR.
In particolare, se rientranti negli oneri di utilità sociale, tali spese non faranno parte della retribuzione imponibile dei dipendenti.
Condizioni per la non tassabilità in capo al dipendente.
L'abbonamento a giornali e/o periodici in generale, come costo sostenuto dal datore di lavoro, a favore del lavoratore subordinato o del collaboratore costituisce, in linea di massima, un onere di utilità sociale ai sensi dell'art. 100, comma 1, D.P.R. 917/1986. tale onere, si può definire come spesa volontariamente sostenuta dal datore di lavoro per specifiche finalità di istruzione o ricreazione del lavoratore, a seconda che l'abbonamento riguardi, rispettivamente, pubblicazioni utili per l'aggiornamento professionale, ovvero non inerenti l'ambito professionale (puro scopo ricreativo).
Per potersi escludere la tassabilità della retribuzione in natura in capo al dipendente, occorre dunque che, a norma dell'art.100 del TUIR:
1. gli abbonamenti siano destinati alla generalità o a intere categorie di dipendenti;
2. essi rispondano a finalità educative, di istruzione(per esempio riviste professionali), ricreative (per esempio riviste non professionali), di assistenza sociale e sanitaria o di culto;
3. le spese siano sostenute volontariamente dal datore di lavoro: cioè non devono essere obbligatorie in forza di contratti collettivi o accordi aziendali.
Quando l'abbonamento è benefit.
La mancanza di anche uno solo dei tre requisiti sopra elencati comporta l'attribuzione di un fringe benefit, valutabile in base all'art. 9 del TUIR (valore normale identificabile, nel caso di specie, con il costo sostenuto dall'azienda).
Così per esempio si parla di fringe benefit tassabile se l'abbonamento va a beneficio di un singolo dipendente e non di una categoria, ovvero se l'azienda lo sottoscrive in base a accordi aziendali e non volontariamente.
Per poter usufruire dell'esenzione fiscale e contributiva, data dal combinato disposto degli articoli 100 e 51 del TUIR, è necessario poi che gli abbonamenti, seppure intestati ai lavoratori, siano pagati dall'azienda e non rimborsati al dipendente: in questo caso si tratterebbe comunque di retribuzione imponibile.
A tale proposito ricordiamo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione, n. 34/E, del 10.03.2004 "... il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura del servizio".
Ciò significa che il rimborso da parte del datore di lavoro, del costo sostenuto dal dipendente per abbonarsi a una data rivista o giornale, fa rientrare l'erogazione tra i redditi di lavoro dipendente imponibili.
L'attribuzione dunque in busta di un importo per la sottoscrizione, a nome del dipendente, di abbonamenti a riviste e pubblicazioni non specializzate, rappresenta un compenso in natura e, come tale, è soggetto a tassazione e concorre a formare il reddito del dipendente o collaboratore.
L'imponibilità scatta al momento della corresponsione e tale elemento concorre anche alla determinazione del TFR.
Ricordiamo però che non sono comunque imponibili i compensi in natura che non superino, nel corso dell'anno, l'importo di Euro 258,23. Se tale limite venisse superato, diventerebbe imponibile l'intero importo del benefit e non solo l'eccedenza.
Riepilogando, l'abbonamento diverrà imponibile:
- in caso di abbonamento "ad personam";
- in caso di rimborso da parte dell'azienda del costo sostenuto in proprio dal dipendente;
- in caso di attribuzione in busta di un importo pari al costo sostenuto dall'azienda per l'abbonameto;
- in caso di sottoscrizione da parte dell'azienda in base a accordi aziendali e non su base volontaristica;
- quando non ricorrano finalità di istruzione, ricreative , di assistenza sociale e sanitaria o di culto;
- quando l'importo annuo sia superiore a ⬠258,23.
Da tenere distinto il caso in cui il datore sottoscriva a suo nome l'abbonamento a periodici, dei quali i lavoratori possano usufruire all'interno dell'azienda..
In tal caso non ci si troverebbe certamente nell'ambito dei fringe benefit; rimarrebbe solamente da definire se tali spese, in base al principio generale di inerenza, abbiano le caratteristiche per essere deducibili fiscalmente in capo all'impresa.
Deducibilità fiscale per il datore di lavoro
Per la determinazione del reddito assoggettabile a IRES, se gli abbonamenti presentano le caratteristiche delle erogazioni liberali ex art. 100 TUIR, la loro deducibilità è limitata al 5 per mille delle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno.
Se si tratta di retribuzioni in natura , allora la loro deducibilità è piena a norma dell'art. 95 del TUIR.
Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP, si ricorda che i costi del personale sono indeducibili per la determinazione di questo tributo.
Nel caso specifico, se le spese fossero riconducibili a servizi di aggiornamento del personale (riviste specializzate professionali), classificabili nella voce B7 del conto economico sarebbero deducibili; se invece secondo i corretti principi contabili dovessero essere inserite nella voce B9, risulterebbero indeducibili.
Roberto Annesanti e Studio Baldassari
Interprofessional Network
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